Art. 10 (Convenzione)
secondo il modo d'inoltro o la velocita' 1. Le tasse applicabili agli invii prioritari che sono sempre trasportati per la via piu' rapida (aerea o di superficie), comportano eventuali oneri supplementari per la trasmissione rapida. 2. Le Amministrazioni che applicano il sistema basato sul contenuto sono autorizzate a: 2.1 riscuotere soprattasse per gli invii aerei. Le soprattasse devono essere in relazione alle spese di trasporto aereo ed essere uniformi per almeno l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione a prescindere dal mezzo d'inoltro utilizzato. Per il calcolo della soprattassa applicabile a un invio aereo, le Amministrazioni sono autorizzate a tener conto del peso dei moduli destinati al pubblico, se del caso allegati; 2.2 riscuotere per gli invii S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che riscuotono per gli invii aerei; 2.3 fissare tasse combinate per la francatura degli invii aerei e degli invii S.A.L. in considerazione delle loro prestazioni postali e delle spese da pagare per il trasporto aereo. 3. Le riduzioni d'imposta secondo gli articoli 9.4 e 9.5 si applicano inoltre agli invii trasportati per via aerea ma nessuna riduzione e' concessa sulla parte di tassa destinata a coprire le spese di questo trasporto.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
