[1]' di transito

[2]1. Il principio della liberta' di transito e' enunciato all'articolo primo della Costituzione. Esso comporta l'obbligo, per ogni amministrazione postale, di inoltrare sempre per le vie piu' rapide e con i mezzi piu' sicuri che essa impiega per i propri invii, i dispacci chiusi e gli invii della posta-lettere allo scoperto che le vengono rimessi da un'altra amministrazione postale. Tale principio si applica ugualmente agli invii o dispacci mal indirizzati. 2. I Paesi membri che non partecipano allo scambio delle lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno la facolta' di rifiutare il transito allo scoperto sul loro territorio dei suddetti invii. Cio' vale ugualmente per quegli invii di posta-lettere diversi dalle lettere, dalle cartoline postali e dai cecogrammi. Cio' si applica allo stesso modo alle stampe, ai periodici, alle riviste, ai pacchetti e ai sacchi M il cui contenuto non soddisfi le disposizioni legali che regolano le condizioni della loro pubblicazione o della loro circolazione nel paese attraversato. 3. La liberta' di transito dei pacchi postali da avviare per le vie terrestre e marittima e' limitata al territorio dei Paesi partecipanti a questo servizio 4. La liberta' di transito dei pacchi aerei e' garantita sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi membri che non partecipano al servizio dei pacchi postali non possono essere obbligati ad assicurare l'avviamento, per via di superficie, dei pacchi aerei. 5. Se un Paese membro non osserva le disposizioni concernenti la liberta' di transito, gli altri Paesi membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con tale Paese.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art4 · fonte del testo