Art. 36 (Accordo)

[1]Inosservanza da parte di una Amministrazione delle istruzioni impartite

[2]1. Se l'Amministrazione di destinazione o una Amministrazione intermedia non ha osservato le istruzioni impartite sia al momento del deposito, sia successivamente, essa e' tenuta ad assumersi a carico le quote di trasporto (andata e ritorno) e le altre tasse o eventuali diritti che non siano stati annullati; tuttavia le spese pagate all'andata rimangono a carico del mittente se quest'ultimo, all'atto del deposito o successivamente, ha dichiarato che in caso di mancato recapito egli avrebbe rifiutato il pacco.

[3]2. L'Amministrazione del paese di domicilio del mittente e' autorizzata ad addebitare d'ufficio le spese di cui al paragrafo 1 all'Amministrazione che non ha osservato le istruzioni impartite e che, regolarmente investita del caso, ha lasciato che tre mesi trascorressero a decorrere dal giorno in cui e' stata informata, senza risolvere definitivamente la questione o senza aver reso noto all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente che l'inosservanza appariva dovuta ad un caso di forza maggiore o che il pacco era stato trattenuto, sequestrato o confiscato in virtu' della regolamentazione interna del paese di destinazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art36 · fonte del testo