Art. 34 (Accordo)

[1]Restituzione al mittente dei pacchi erroneamente accettati

[2]1. Ogni pacco erroneamente accettato e rinviato al mittente e soggetto alle quote, alle tasse ed ai diritti previsti all'articolo 30, paragrafo 3.

[3]2. Tali quote, tasse e diritti sono a carico:

  • a)del mittente, se il pacco e stato erroneamente accettato a seguito di un errore di quest'ultimo o se rientra nella portata di uno dei divieti dell'articolo 2v;
  • b)dell'Amministrazione responsabile dell'errore, se il pacco e' stato erroneamente ammesso a seguito di un errore imputabile al servizio postale. In questo caso, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

[4]3. Se le quote che sono state attribuite all'Amministrazione che rinvia il pacco sono insufficienti a coprire le quote, le tasse ed i diritti di cui. al paragrafo 1, le rimanenti spese dovute sono ricuperate presso l'Amministrazione del paese di domicilio del mittente.

[5]4. In caso di eccedenza, l'Amministrazione che rinvia il pacco restituisce all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente il saldo delle quote per rimborsare il mittente possa essere rimborsato.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art34 · fonte del testo