Art. xxvi
[1]Articolo XXVI
[2]Trasmissione di stampe indirizzate ad uno stesso destinatario.
[3]In deroga all'articolo 166 del regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali degli Stati Uniti d'America e del Canada sono autorizzate a non accettare i sacchi speciali raccomandati di stampati indirizzati allo stesso destinatario e a non fornire il servizio riservato agli invii raccomandati, per quanto riguarda i sacchi della fattispecie provenienti da altri paesi.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
