Art. 10 (Accordo Vaglia)

[1]Corrispettivo all'Amministrazione di pagamento

[2]1. L'Amministrazione emittente assegna all'Amministrazione di pagamento per ciascun vaglia ordinario pagato un corrispettivo il cui tasso e fissato base all'importo medio dei vaglia inclusi in uno stesso conto mensile, a:

[3]- 0,65 DTS fino a 65,34 DTS;

[4]- 0,82 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS;

[5]- 0,98 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS;

[6]- 1,21 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS;

[7]- 1,47 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS;

[8]- 1,73 DTS oltre 326,69 DTS

[9]2. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono, a domanda dell'Amministrazione di pagamento, stabilire di comune accordo un corrispettivo superiore a quello fissato al paragrafo 1 se la tassa riscossa all'atto dell'emissione e superiore a 8,17 DTS.

[10]3. I mandati di versamento ed i vaglia emessi in franchigia non richiedono nessun corrispettivo.

[11]4. Per quanto riguarda i vaglia emessi per mezzo di liste, oltre al corrispettivo previsto al paragrafo 1, un onere supplementare di 0,16 DTS e' dovuto all'Amministrazione di pagamento. Il paragrafo 2 si applica per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste.

[12]5. L'Amministrazione di emissione assegna all'Amministrazione di pagamento una retribuzione supplementare di 0,13 DTS per ciascun vaglia recapitato personalmente.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-vaglia-art10 · fonte del testo