Art. 5 (Accordo Vaglia)
[1]Modalita' di scambio
[2]1. Lo scambio tramite posta avviene, a scelta delle Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di mandati di versamento, direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste tramite Uffici detti "Uffici di scambio" designati dall'Amministrazione di ciascuno dei paesi contraenti.
[3]2. Lo scambio per via telegrafica avviene per mezzo di un telegramma-vaglia indirizzato direttamente all'Ufficio di pagamento. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono altresi' convenire di utilizzare un mezzo di telecomunicazione diverso dal telegrafo per la trasmissione dei vaglia telegrafici.
[4]3. Le Amministrazioni possono altresi' convenire di un sistema di scambio misto, qualora l'amministrazione interna dei loro rispettivi servizi lo esiga. In questo caso, lo scambio avviene per mezzo di carte-valori direttamente tra gli Uffici postali di una delle Amministrazione e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente.
[5]4. I vaglia di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere inoltrati al paese destinatario su bande magnetiche o ogni altro supporto convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno che configurano i vaglia emessi. Le condizioni di scambio sono fissate in questo caso in particolari Convenzioni adottate dalle Amministrazioni interessate.
[6]5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di scambio diversi da quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
