Art. 6
[1]Creazione di un nuovo servizio
[2]Le Amministrazioni possono di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto dagli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono stabilite da ciascuna Amministrazione interessata, in considerazione delle spese di esercizio del servizio.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
