Art. 5 (Accordo Assegni)

[1]Versamenti

[2]1. Le Amministrazioni convengono di adottare per lo scambio di versamenti a mezzo posta i tipi di moduli e la regolamentazione che meglio si adattano all'organizzazione del loro servizio.

[3]2. Versamenti mediante mandati di versamento.

[4]Sotto riserva delle particolari disposizioni degli articoli RE 501 e RE 502, i versamenti mediante mandati di versamento sono effettuati in conformita' con le disposizioni dell'Intesa relativa ai vaglia postali.

[5]3. Versamenti mediante avviso di versamento

[6]3.1 Sotto riserva delle particolari disposizioni in appresso, tutto cio' che e' espressamente previsto per i postagiro si applica altresi' ai versamenti.

[7]3.2 L'Amministrazione emittente determina la tassa che essa riscuote a carico della persona che effettua il versamento e la conserva per intero. Questa tassa non deve superare quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario.

[8]3.3 Una ricevuta e rilasciata gratuitamente al depositante quando versa i fondi.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art5 · fonte del testo