Art. 2 (Accordo Assegni)

[1]Varie categorie di prestazioni fornite dal servizio degli assegni postali.

[2]1. Postagiro

[3]1.1 Il correntista postale chiede, mediante addebito del suo conto l'iscrizione a credito di un importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure, in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti.

[4]1.2 Il postagiro ordinario e trasmesso a mezzo posta.

[5]1.3 Il postagiro telegrafico e' trasmesso a mezzo telecomunicazione.

[6]----------------------------

[7](1) (1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984

[8]2. Versamento su un conto corrente postale

[9]2.1 Il mittente consegna fondi presso lo sportello di un Ufficio postale e chiede l'iscrizione a credito dell'importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti.

[10]2.2. Il versamento ordinario e trasmesso a mezzo posta.

[11]2.3 Il versamento telegrafico e trasmesso a mezzo telecomunicazioni.

[12]3. Pagamento tramite vaglia o assegno localizzato

[13]3.1 Il correntista chiede che, mediante addebito sul suo conto, sia effettuato il pagamento di un importo in contanti a favore del beneficiario.

[14]3.2 Il pagamento ordinario e' effettuato a mezzo posta.

[15]3.3 Il pagamento telegrafico e effettuato a mezzo telecomunicazioni.

[16]4. Assegno postale internazionale

[17]4.1 L'assegno postale internazionale e un titolo internazionale che puo' essere rilasciato ai correntisti postali ed e' pagabile a vista negli Uffici postali dei paesi che partecipano al servizio.

[18]4.2 L'assegno postale internazionale puo' altresi' essere consegnato a terzi come pagamento previa intesa tra le Amministrazioni contraenti.

[19]5. Altre prestazioni

[20]Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali di instaurare altre prestazioni le cui modalita' sono da definire tra le Amministrazioni interessate

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art2 · fonte del testo