Art. 2 (Accordo Assegni)
[1]Varie categorie di prestazioni fornite dal servizio degli assegni postali.
[2]1. Postagiro
[3]1.1 Il correntista postale chiede, mediante addebito del suo conto l'iscrizione a credito di un importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure, in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti.
[4]1.2 Il postagiro ordinario e trasmesso a mezzo posta.
[5]1.3 Il postagiro telegrafico e' trasmesso a mezzo telecomunicazione.
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[7](1) (1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984
[8]2. Versamento su un conto corrente postale
[9]2.1 Il mittente consegna fondi presso lo sportello di un Ufficio postale e chiede l'iscrizione a credito dell'importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti.
[10]2.2. Il versamento ordinario e trasmesso a mezzo posta.
[11]2.3 Il versamento telegrafico e trasmesso a mezzo telecomunicazioni.
[12]3. Pagamento tramite vaglia o assegno localizzato
[13]3.1 Il correntista chiede che, mediante addebito sul suo conto, sia effettuato il pagamento di un importo in contanti a favore del beneficiario.
[14]3.2 Il pagamento ordinario e' effettuato a mezzo posta.
[15]3.3 Il pagamento telegrafico e effettuato a mezzo telecomunicazioni.
[16]4. Assegno postale internazionale
[17]4.1 L'assegno postale internazionale e un titolo internazionale che puo' essere rilasciato ai correntisti postali ed e' pagabile a vista negli Uffici postali dei paesi che partecipano al servizio.
[18]4.2 L'assegno postale internazionale puo' altresi' essere consegnato a terzi come pagamento previa intesa tra le Amministrazioni contraenti.
[19]5. Altre prestazioni
[20]Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali di instaurare altre prestazioni le cui modalita' sono da definire tra le Amministrazioni interessate
Testo vigente dal 15 giugno 1994
