Art. 9 (Accordo Assegni)

[1]Responsabilita'

[2]1. Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati sul conto del traente fino al regolare pagamento dell'assegno all'ordine.

[3]2. Le Amministrazioni sono responsabili di indicazioni erronee riportate dal loro servizio sulle liste degli assegni all'ordine o sugli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilita' include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione.

[4]3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono eventualmente verificarsi nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine.

[5]4. Le Amministrazioni possono altresi' convenire tra di loro di applicare criteri piu' estesi di responsabilita' adattati alle esigenze dei loro servizi interni.

[6]5. L'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica agli assegni all'ordine.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art9 · fonte del testo