Art. 9 (Accordo Assegni)
[1]Responsabilita'
[2]1. Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati sul conto del traente fino al regolare pagamento dell'assegno all'ordine.
[3]2. Le Amministrazioni sono responsabili di indicazioni erronee riportate dal loro servizio sulle liste degli assegni all'ordine o sugli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilita' include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione.
[4]3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono eventualmente verificarsi nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine.
[5]4. Le Amministrazioni possono altresi' convenire tra di loro di applicare criteri piu' estesi di responsabilita' adattati alle esigenze dei loro servizi interni.
[6]5. L'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica agli assegni all'ordine.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
