[1]Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali e le imprese di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato.

[2]Se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono prodotte nel servizio di una impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto in base all'articolo 88, paragrafo 1, e' tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 3 e dell'articolo 64 paragrafo 5, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Essa ha facolta' di ricuperare questo importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtu' dell'articolo 88, paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla societa' aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa societa'.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art65 · fonte del testo