Art. 65
[1]Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali e le imprese di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato.
[2]Se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono prodotte nel servizio di una impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto in base all'articolo 88, paragrafo 1, e' tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 3 e dell'articolo 64 paragrafo 5, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Essa ha facolta' di ricuperare questo importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtu' dell'articolo 88, paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla societa' aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa societa'.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
