Art. 38 (Accordo)
[1]Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo
[2]1. Il mittente di un pacco puo', alle condizioni stabilite all'articolo 38 della Convenzione, chiederne la restituzione o farne modificare l'indirizzo, sotto riserva di garantire il pagamento degli importi esigibili per ogni successivo inoltro, ai sensi degli articoli 30, paragrafo 3 e 32, paragrafo 6.
[3]2. Tuttavia le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le domande di cui al paragrafo 1 se la loro accettazione non e prevista in base al regime interno nel loro regime interno.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
