Art. 38 (Accordo)

[1]Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo

[2]1. Il mittente di un pacco puo', alle condizioni stabilite all'articolo 38 della Convenzione, chiederne la restituzione o farne modificare l'indirizzo, sotto riserva di garantire il pagamento degli importi esigibili per ogni successivo inoltro, ai sensi degli articoli 30, paragrafo 3 e 32, paragrafo 6.

[3]2. Tuttavia le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le domande di cui al paragrafo 1 se la loro accettazione non e prevista in base al regime interno nel loro regime interno.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art38 · fonte del testo