Modifica o rettifica dell'indirizzo a richiesta del mittente. 1. Il mittente di un pacco puo', nelle condizioni stabilite nella Convenzione, domandarne la restituzione all'origine o farne modificare l'indirizzo. Deve garantire il pagamento delle somme esigibili per ogni nuova trasmissione. 2. Tuttavia le Amministrazioni postali hanno facolta' di non accettare le domande di cui ad 1 quando non le accettano nel loro regime interno. 3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa di domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo di 1,31 DTS al massimo. A questa tassa si aggiunge la tassa appropriata quando la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazioni.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art21 · fonte del testo