Art. 37 (Accordo)
[1]Colli contenenti oggetti suscettibili di rapido deterioramento o avaria
[2]Possono essere venduti immediatamente anche durante il percorso di andata o di ritorno, senza avviso preliminare e senza formalita' giudiziarie, ed a beneficio dell'avente diritto unicamente gli oggetti contenuti in pacchi ed il cui prossimo deterioramento o avaria sono da temere; qualora la vendita sia impossibile per un qualsiasi motivo, gli oggetti deteriorati o avariati sono distrutti.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
