Art. 37 (Accordo)

[1]Colli contenenti oggetti suscettibili di rapido deterioramento o avaria

[2]Possono essere venduti immediatamente anche durante il percorso di andata o di ritorno, senza avviso preliminare e senza formalita' giudiziarie, ed a beneficio dell'avente diritto unicamente gli oggetti contenuti in pacchi ed il cui prossimo deterioramento o avaria sono da temere; qualora la vendita sia impossibile per un qualsiasi motivo, gli oggetti deteriorati o avariati sono distrutti.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art37 · fonte del testo