Art. 35 (Accordo)
[1]Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio
[2]Il rinvio di un pacco al mittente a seguito di una sospensione di servizio e gratuito; le quote riscosse per il tragitto di andata e non attribuite sono accreditate all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente affinche' quest'ultimo sia rimborsato.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
