Art. 35 (Accordo)

[1]Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio

[2]Il rinvio di un pacco al mittente a seguito di una sospensione di servizio e gratuito; le quote riscosse per il tragitto di andata e non attribuite sono accreditate all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente affinche' quest'ultimo sia rimborsato.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art35 · fonte del testo