Art. 34
[1]Buoni risposta internazionali
[2]1. Le Amministrazioni postali possono vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e limitarne la vendita in conformita' con la loro legislazione interna.
[3]2. Il valore del buono di risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a questo valore.
[4]3. I buoni risposta possono essere scambiati in ogni Paese membro contro uno o piu' francobolli postali che costituiscono l'affrancamento minimo di un invio prioritario o di una lettera ordinaria spedita all'estero per via aerea. Salvo se la legislazione interna del paese di cambio vi si oppone, i buoni di risposta postali possono altresi' essere cambiati contro fogli interi di francobolli o contro altri timbri o impronte di affrancatura postale.
[5]4. L'amministrazione di un Paese membro puo' inoltre riservarsi la facolta' di esigere il deposito simultaneo dei buoni risposta e degli invii da affrancare in cambio di questi buoni di risposta.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
