[1]Buoni risposta internazionali

[2]1. Le Amministrazioni postali possono vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e limitarne la vendita in conformita' con la loro legislazione interna.

[3]2. Il valore del buono di risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a questo valore.

[4]3. I buoni risposta possono essere scambiati in ogni Paese membro contro uno o piu' francobolli postali che costituiscono l'affrancamento minimo di un invio prioritario o di una lettera ordinaria spedita all'estero per via aerea. Salvo se la legislazione interna del paese di cambio vi si oppone, i buoni di risposta postali possono altresi' essere cambiati contro fogli interi di francobolli o contro altri timbri o impronte di affrancatura postale.

[5]4. L'amministrazione di un Paese membro puo' inoltre riservarsi la facolta' di esigere il deposito simultaneo dei buoni risposta e degli invii da affrancare in cambio di questi buoni di risposta.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art34 · fonte del testo