Art. 13 (Accordo)

[1]Pacchi fragili. Pacchi ingombranti

[2]I pacchi fragili ed i pacchi ingombranti sono soggetti ad una tassa supplementare pari al massimo al 50 per cento della tassa principale o alla tassa del servizio interno se questa e' piu' elevata. Se il pacco e fragile ed ingombrante la tassa supplementare in oggetto e riscossa una sola volta. Tuttavia, le soprattasse aeree relative a questi pacchi non subiscono alcuna maggiorazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art13 · fonte del testo