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Miscellanea
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale
Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Aggiornato al
- 1 maggio 1992
- Articoli
- 46
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA…
- Art. 2Graduatorie 1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal…
- Art. 3Titoli per la formazione delle graduatorie 1. I titoli valutabili ai fini della…
- Art. 4Incompatibilita' 1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e'…
- Art. 5Rapporto ottimale 1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di…
- Art. 6Copertura delle zone carenti 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni…
- Art. 7Instaurazione del rapporto convenzionale 1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 6…
- Art. 8Requisiti e apertura degli studi medici 1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento…
- Art. 9Sostituzioni 1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di prestare…
- Art. 10Sospensione del rapporto convenzionale 1. Oltre che in esecuzione di provvedimenti della…
- Art. 11Cessazione del rapporto 1. Il rapporto tra le UU.SS.L. e i medici iscritti negli elenchi…
- Art. 12Incarichi provvisori 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di…
- Art. 13Massimale di scelte e sue limitazioni 1. I medici iscritti negli elenchi possono…
- Art. 14Scelta del medico 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e…
- Art. 15Revoca e recusazione della scelta 1. L'assistibile puo' revocare in ogni tempo la scelta…
- Art. 16Revoche di ufficio 1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n…
- Art. 17Scelta, revoca, recusazione: effetti economici 1. Ai fini della corresponsione dei…
- Art. 18Elenchi nominativi e variazioni mensili 1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL…
- Art. 19Compiti del medico di medicina generale 1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 5…
- Art. 20Visite ambulatoriali e domiciliari 1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del…
- Art. 21Consulto con lo specialista 1. Il consulto puo' essere attivato dal medico di medicina…
- Art. 22Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero 1. Il medico di famiglia…
- Art. 23Assistenza farmaceutica e modulario 1. La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di…
- Art. 24Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali 1. Il…
- Art. 25Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti 1. Le certificazioni di cui…
- Art. 26Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si…
- Art. 27Medicina di gruppo 1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e…
- Art. 28Interventi socio-assistenziali 1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del…
- Art. 29Collegamenti con i servizi di guardia medica 1. Il medico di famiglia secondo scienza e…
- Art. 30Visite occasionali 1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria…
- Art. 31Divieto di esercizio di libera professione 1. Ai medici iscritti negli elenchi e' fatto…
- Art. 32Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione permanente 1. Le Regioni annualmente…
- Art. 33Comunicazioni del medico alla U.S.L. 1. Il medico iscritto negli elenchi e' tenuto a…
- Art. 34Diritti sindacali 1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e Commissioni…
- Art. 35Quote sindacali 1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del…
- Art. 36Comitato consultivo di U.S.L. 1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto…
- Art. 37Comitato consultivo regionale 1. In ciascuna regione e' istituito un comitato composto…
- Art. 38Commissione regionale di disciplina 1. In ciascuna regione, con provvedimento della…
- Art. 39Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali. Spese per…
- Art. 40Commissione professionale 1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della…
- Art. 41Trattamento economico 1. Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della…
- Art. 42Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche 1. Con apposito accordo collettivo…
- Art. 43Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L. 1. Il…
- Art. 44Incentivi per il miglioramento della qualita' delle prestazioni 1. Per promuovere ed…
- Art. 44-bisEsercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di…
- Art. 45Durata dell'accordo 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.
