Art. 18
Elenchi nominativi e variazioni mensili 1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le U.S.L., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca. 3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
