Comunicazioni del medico alla U.S.L. 1. Il medico iscritto negli elenchi e' tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2, nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4. 2. In ogni caso la U.S.L. competente o la Regione puo' richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. 3. Il medico e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'art. 24, lettera C, della legge n. 730/1983. 4. In caso di astensione dell'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attivita convenzionata.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314~art33 · fonte del testo