Art. 42
Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche 1. Con apposito accordo collettivo ex art. 48 della legge n. 833/1978 in ogni Regione, tenendo anche conto della programmazione regionale in materia di emergenza ed urgenza sanitaria, e' istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo. 2. In ogni Regione e' istituito, altresi', un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle localita' turistiche.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
