Cessazione del rapporto 1. Il rapporto tra le UU.SS.L. e i medici iscritti negli elenchi cessa:

  • a)per compimento del 70 anno di eta';
  • b)per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 38;
  • c)per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso;
  • d)per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4;
  • e)per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 8;
  • f)per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato. 2. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente accordo, non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo o non sia direttamente riferibile alla volonta' del medico. Il provvedimento e' adottato dalla competente unita' sanitaria locale, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 36. 3. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche' nei casi di cui ai punti b) ed e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cessazione. 4. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314~art11 · fonte del testo