Copertura delle zone carenti 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati, individuati nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo. 2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il Comune o la zona in cui ai sensi dell'art. 5, sesto comma, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. 3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi delle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma uno:

  • a)i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 5 ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna U.S.L. o in Comuni comprendenti piu' UU.SS.LL. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. 4. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 5. In allegato alla domanda devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita'. 6. Al fine di conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
  • a)attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2;
  • b)attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale o trattamento di pensione o non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto b), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purche' esso cessi entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente;
  • c)attribuzione di punti 5 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 7. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 3, in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6. 8. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 37, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 9. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di cui al presente accordo, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 1. 10. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314~art6 · fonte del testo