Art. 35
Quote sindacali 1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le UU.SS.LL. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
