Art. 26
Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:
- a)assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
- b)assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette;
- c)assistenza domiciliare integrata. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), e' disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H), mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 37.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
