La Societa' ha la facolta' di accettare mandati:

  • a)da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere o diritti;
  • b)da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purche' non si tratti di persone gia' iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Societa'. Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi, nonche' di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari. Spetta al consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Societa' per l'esercizio del mandato. La durata e ogni altra modalita' del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art16 · fonte del testo