A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti la Societa' deduce dalle somme, riscosse per diritti d'autore nei territori di gestione diretta, un importo da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle provvigioni. La misura della deduzione e' determinata dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e puo' essere differenziata, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed ai tipi di utilizzazione. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art13 · fonte del testo