Al consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione della Societa'. Esso inoltre delibera:
- a)sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;
- b)su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione:
- a)le eventuali modifiche del presente statuto;
- b)il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;
- c)la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti artt. 12 e 15;
- c-bis)la misura della deduzione prevista dall'art. 13;
- d)il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- e)l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3;
- e-bis)il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche. Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
