Al consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione della Societa'. Esso inoltre delibera:

  • a)sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;
  • b)su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione:
  • a)le eventuali modifiche del presente statuto;
  • b)il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;
  • c)la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti artt. 12 e 15;
  • c-bis)la misura della deduzione prevista dall'art. 13;
  • d)il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
  • e)l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3;
  • e-bis)il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche. Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art34 · fonte del testo