1. Il permissionario e' tenuto a denunciare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere ed al Ministero della marina mercantile ogni infortunio verificatosi nello svolgimento delle operazioni in programma e qualunque altro fatto che abbia causato ad una o piu' persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni, trasmettendo l'estratto del giornale di bordo che si riferisce al fatto occorso. 2. Ogni altro infortunio che abbia causato lesioni guaribili oltre i tre giorni deve essere annotato nel registro di bordo. 3. Il permissionario e' tenuto a denunciare immediatamente alle amministrazioni di cui al primo comma, nonche' al Ministero dell'ambiente ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso delle operazioni e che arrechi o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente marino o alle altre attivita' indicate al punto a) dell'art. 11.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art49 · fonte del testo