1. Il permissionario non puo' intraprendere alcuna prova di estrazione mineraria in mare senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che decide di concerto con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dell'ambiente. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini. 2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario presenta alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente, con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del sistema e delle attrezzature di prova nonche' della natura, delle finalita', dell'area e della durata della prova. 3. La richiesta deve essere inoltre accompagnata da una specifica relazione contenente la valutazione dell'impatto potenziale della prova nei confronti dell'ambiente, effettuata sulla base di tutti i dati ambientali acquisiti dal permissionario, ed il programma di monitoraggio ambientale da eseguire durante e dopo la prova per il controllo degli effetti sull'ambiente marino interessato dalla prova stessa. 4. L'autorizzazione puo' essere negata quando la prova e' ritenuta suscettibile di produrre effetti nocivi significativi nei confronti dell'ambiente marino. 5. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto d'autorizzazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art41 · fonte del testo