1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna:
- a)a rispettare la legge, i suoi regolamenti di attuazione, gli obblighi e condizioni imposte nell'eventuale decreto di rilascio del permesso e, in particolare, ad adottare tecniche di esplorazione atte a salvaguardare l'integrita' dell'ambiente marino, la sicurezza delle persone e dei beni e tali da non provocare ingiustificati intralci all'esercizio delle tradizionali liberta' dell'alto mare;
- b)a realizzare nell'ambito del permesso le spese previste per le varie fasi dell'esplorazione ed un ammontare minimo di spese per la messa a punto di metodi di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini oggetto dell'esplorazione;
- c)a facilitare in tutti i modi possibili ed in ogni circostanza l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attivita' condotte in virtu' del permesso, di cui all'art. 14 della legge, assumendo a proprio carico tutte le spese relative;
- d)a non cedere a terzi la titolarita' o quote di titolarita' del permesso senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 12 della legge;
- e)a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, entro il primo mese successivo a quello in cui il rilascio del permesso gli sia stato comunicato, il programma di lavoro relativo alla residua parte dell'anno in corso ed, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro relativo all'anno successivo;
- f)a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla prevista data di inizio, lo specifico programma delle operazioni relative ad ogni ciclo temporale di attivita';
- g)a non iniziare le operazioni di cui al punto precedente prima di aver ricevuto la necessaria autorizzazione;
- h)a presentare al M.I.C.A. entro il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato rapporto sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sul controllo ambientale relativi all'anno precedente.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
