1. I minerali ed i materiali comunque estratti dai fondi marini non possono essere sottoposti a trattamenti a bordo delle navi, delle imbarcazioni o delle installazioni, senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini. 2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario deve presentare alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del trattamento che egli intende effettuare a bordo. 3. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione. 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di scarichi nelle acque del mare.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art42 · fonte del testo