1. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo che accertino violazioni alle disposizioni di legge, del presente decreto, del decreto di rilascio del permesso o di eventuali prescrizioni imposte al permissionario dall'amministrazione, provvedono a redigerne verbale. 2. Il verbale descrive i fatti e le relative circostanze, indica le disposizioni violate e riporta le dichiarazioni degli interessati e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare tutto cio' che sia stato eventualmente sequestrato. 3. Il verbale e' compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere se ne fa menzione. 4. Il verbale viene altresi' redatto in occasione di eventuali accertamenti relativi alla constatazione di infortuni o di incidenti ed eventi straordinari di cui all'art. 49.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art53 · fonte del testo