1. Le domande di proroga, di modifica, di cessione totale o parziale e di rinunzia di un permesso di esplorazione vengono preventivamente esaminate dai competenti uffici del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere per verificare che esse siano formalmente in regola con i requisiti di legge ed, in particolare, rispettivamente, con quelli di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17. 2. In caso contrario, su richiesta scritta dall'Amministrazione, il richiedente puo' perfezionare la propria domanda entro trenta giorni dalla richiesta stessa. 3. Le domande vengono annotate nel registro di cui all'art. 18 della legge e comunicate agli Stati che assicurano la reciprocita' con le modalita' di cui all'art. 21. 4. L'istruttoria e le decisioni sulle rinunce e domande di proroga, di modifica, di cessione di un permesso di esplorazione sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 23, 24, 25 e 29, in quanto compatibili. 5. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle determinazioni prese in relazione alle domande di cui al presente articolo ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita'. 6. I provvedimenti dell'amministrazione in relazione alle domande stesse vengono annotati nel registro di cui all'art. 18 della legge.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art31 · fonte del testo