((Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori)).
- Art. 1 — Ambito di applicazione
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
- Art. 4 — Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori
- Art. 4-bis — Obblighi degli installatori
- Art. 4-ter — Obblighi dei fabbricanti
- Art. 4-quater — Rappresentanti autorizzati
- Art. 4-quinquies — Obblighi degli importatori
- Art. 4-sexies — Obblighi dei distributori
- Art. 4-septies — Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori
- Art. 4-octies — Identificazione degli operatori economici
- Art. 5 — Presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori
- Art. 6 — Procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza per ascensori
- Art. 6-bis — Procedure di valutazione della conformità degli ascensori
- Art. 6-ter — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 7 — Marcatura CE
- Art. 8 — Vigilanza del mercato e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione
- Art. 8-bis — Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi
- Art. 8-ter — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 8-quater — Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi
- Art. 8-quinquies — Non conformità formale
- Art. 9 — Notifica ed autorità di notifica
- Art. 9-bis — Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità
- Art. 9-ter — Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
- Art. 9-quater — Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche
- Art. 9-quinquies — Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni
- Art. 9-sexies — Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- Art. 10 — Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione
- Art. 11 — Ambito di applicazione
- Art. 12 — Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi
- Art. 13 — Verifiche periodiche
- Art. 14 — Verifiche straordinarie
- Art. 15 — Manutenzione
- Art. 16 — Libretto e targa
- Art. 17 — D i v i e t i
- Art. 17-bis — Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga
- Art. 18 — Norma di rinvio
- Art. 19 — Norme finali e transitorie
- Art. 20 — Abrogazioni
- Art. 21 — Entrata in vigore