Art. 11 — Ambito di applicazione
(( Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone allorche' gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche degli ascensori rispetto a quanto disposto dal Capo I del presente regolamento e nell'osservanza della legislazione dell'Unione europea. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi, nonche' agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s,. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s:
- a)per miniere e per navi;
- b)aventi corsa inferiore a 2 m;
- c)azionati a mano;
- d)che non sono installati stabilmente;
- e)che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Testo vigente dal 16 marzo 2017
