Art. 21 — Entrata in vigore

[1]Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[2]Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 30 aprile 1999

[4]SCALFARO

[5]D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

[6]Letta, Ministro per le politiche comunitarie

[7]Piazza, Ministro per la funzione pubblica

[8]Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

[9]Bellillo, Ministro per gli affari regionali

[10]Bindi, Ministro della sanita'

[11]Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

[12]Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23

Testo vigente dal 10 giugno 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162~art21 · fonte del testo