Art. 7 — Marcatura CE

La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE e' apposta sull'ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato. La marcatura CE sugli ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita':

  • a)l'esame finale di cui all'allegato V;
  • b)la verifica dell'unita' di cui all'allegato VIII;
  • c)la garanzia della qualita' di cui agli allegati X, XI o XII. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
  • a)la garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VI;
  • b)la garanzia totale di qualita' di cui all'allegato VII;
  • c)la conformita' al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

Testo vigente dal 16 marzo 2017

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Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1999 al 16 marzo 2017. 195 parole tolte, 260 parole aggiunte in 7 capoversi.

La marcatura CE tolto: di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III aggiunto: e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE tolto: deve essere apposta in aggiunto: e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore tolto: in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta aggiunto: e su ciascun componente di sicurezza tolto: elencato nell'allegato IV aggiunto: per ascensori o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezzatolto: . E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla aggiunto: per ascensori. La marcatura CE e' apposta sull'ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato. La marcatura CE sugli ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita':

aggiunto: a) l'esame finale di cui all'allegato V;

aggiunto: b) la verifica dell'unita' di cui all'allegato VIII;

aggiunto: c) la garanzia della qualita' di cui agli allegati X, XI o XII. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita':

aggiunto: a) la garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VI;

aggiunto: b) la garanzia totale di qualita' di cui all'allegato VII;

aggiunto: c) la conformita' al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e tolto: far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri aggiunto: il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162~art7 · fonte del testo