Art. 7 — Marcatura CE
La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE e' apposta sull'ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato. La marcatura CE sugli ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
- a)l'esame finale di cui all'allegato V;
- b)la verifica dell'unita' di cui all'allegato VIII;
- c)la garanzia della qualita' di cui agli allegati X, XI o XII. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
- a)la garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VI;
- b)la garanzia totale di qualita' di cui all'allegato VII;
- c)la conformita' al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Testo vigente dal 16 marzo 2017
