Art. 4-quater — Rappresentanti autorizzati

Il fabbricante o l'installatore puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, o all'articolo 4-ter, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 4-bis, comma 2, o all'articolo 4-ter, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante o dall'installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

  • a)mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualita' del fabbricante o dell'installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l'ascensore e' stato immesso sul mercato;
  • b)a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori o dell'ascensore;
  • c)cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall'ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

Testo vigente dal 16 marzo 2017

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162~art4quater · fonte del testo