Art. 1 — Ambito di applicazione

(( Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

  • a)di persone;
  • b)di persone e cose;
  • c)soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
  • a)gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s;
  • b)gli ascensori da cantiere;
  • c)gli impianti a fune, comprese le funicolari;
  • d)gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
  • e)gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  • f)gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • g)gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • h)gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
  • i)gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
  • l)i treni a cremagliera;
  • m)le scale mobili e i marciapiedi mobili. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.

Testo vigente dal 16 marzo 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2010 al 16 marzo 2017. 60 parole tolte, 159 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: (Ambito di applicazione). Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori,aggiunto: Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzionitolto: , nonche' aggiunto: destinati al trasporto:

aggiunto: a) di persone;

aggiunto: b) di persone e cose;

aggiunto: c) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezzatolto: , utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento aggiunto: per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1. Sono esclusi tolto: dal campo aggiunto: dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/stolto: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobiliaggiunto: . Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162~art1 · fonte del testo