Art. 20 — Abrogazioni

Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

Testo vigente dal 10 giugno 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162~art20 · fonte del testo