Art. 2 — Definizioni

(( Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • a)"ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
  • b)"supporto del carico": la parte dell'ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle;
  • c)"ascensore modello": un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;
  • d)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • e)"immissione sul mercato":
  • 1)la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
  • 2)la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • f)"installatore": la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilita' della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;
  • g)"fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
  • h)"rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
  • i)"importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
  • l)"distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
  • m)"operatori economici": l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
  • n)"specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
  • o)"norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
  • p)"accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • r)"organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • s)"valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
  • t)"organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
  • u)"richiamo": in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che e' gia' stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale;
  • v)"ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
  • z)"normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
  • aa)"marcatura CE": una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
  • bb)"montacarichi": un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
  • cc)"modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione", in particolare:
  • 1)il cambiamento della velocita';
  • 2)il cambiamento della portata;
  • 3)il cambiamento della corsa;
  • 4)il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
  • 5)la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Testo vigente dal 16 marzo 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2010 al 16 marzo 2017. 413 parole tolte, 618 parole aggiunte in 34 capoversi.

tolto: (Definizioni).Ai fini del presente regolamentotolto: , si intende per:

a)tolto: ascensore aggiunto: "ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico tolto: e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 graditolto: , destinato al trasporto:

tolto: 1) di persone,

tolto: 2) di persone e cose,

tolto: 3) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

tolto: b) montacarichi: aggiunto: o un apparecchio di sollevamento tolto: a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che aggiunto: che si sposta lungo tolto: guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, tolto: e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico aggiunto: pur non spostandosi lungo guide rigide;

tolto: c)aggiunto: b) "supporto del caricoaggiunto: ": la parte dell'ascensore tolto: o del montacarichi che sorregge le persone tolto: e/ o le cose per sollevarle o abbassarle;

tolto: d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita'aggiunto: c) "ascensore modello": un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;

Mostra gli altri 26 capoversi cambiati

aggiunto: d) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

e) tolto: commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorche' l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

tolto: f) commercializzazione aggiunto: "immissione sul mercato":

aggiunto: 1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezzatolto: : la prima immissione aggiunto: per ascensori; oppure

aggiunto: 2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione tolto: europea aggiunto: nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuitotolto: , diaggiunto: ;

aggiunto: f) "installatore": la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilita' della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;

aggiunto: g) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per tolto: la sua distribuzione o impiego aggiunto: ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

aggiunto: h) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;

tolto: g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IVaggiunto: i) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;

tolto: h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcaturaCE e redige la dichiarazioneCE di conformita'aggiunto: l) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;

aggiunto: m) "operatori economici": l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

aggiunto: n) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;

aggiunto: o) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

aggiunto: p) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;

aggiunto: r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;

tolto: i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezzaaggiunto: s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;

aggiunto: t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

aggiunto: u) "richiamo": in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che e' gia' stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale;

aggiunto: v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;

aggiunto: z) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

aggiunto: aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

tolto: l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezzaaggiunto: bb) "montacarichi": un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

tolto: m)aggiunto: cc) "modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzioneaggiunto: ", in particolare:

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principalitolto: ;

tolto: n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in una norma nazionale;

tolto: o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162~art2 · fonte del testo