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Miscellanea
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Aggiornato al
- 16 aprile 1988
- Articoli
- 12
- Art. 1ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI…
- Art. 2Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge…
- Art. 3Instaurazione del rapporto 1. Qualora l'U.S.L., nell'ambito della programmazione…
- Art. 4Compito del professionista 1. Nell'ambito della disciplina per la quale e' convenzionato…
- Art. 5Doveri del professionista 1. Nello svolgimento del rapporto convenzionale il…
- Art. 6Compensi 1. Al professionista convenzionato spetta, per ciascuna prestazione autorizzata…
- Art. 7Contributo ENPAM 1. Sui compensi di cui all'art. 6, al netto della quota parte riferita…
- Art. 8Cessazione e sospensione del rapporto 1. Il rapporto disciplinato dalle presenti norme…
- Art. 9Commissione regionale di disciplina 1. E' istituita, con provvedimento…
- Art. 10Commissione professionale 1. In ogni regione e' costituita, ai sensi dell'art. 24 della…
- Art. 11Quote sindacali 1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del…
- Art. 12Durata dell'accordo 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.
