ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE NEI LORO STUDI PRIVATI. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo regola, in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i professionisti per l'esecuzione, in regime convenzionale, delle prestazioni specialistiche sanitarie di cui all'allegato A, da erogare nei loro studi professionali in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale medesimo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;119~art1 · fonte del testo