Compensi 1. Al professionista convenzionato spetta, per ciascuna prestazione autorizzata ed eseguita, il compenso omnicomprensivo specificato nell'accluso nomenclatore tariffario. 2. Di tale compenso, il 20 per cento si intende riferito al costo dei materiali e alle spese generali. Per la branca di odontostomatologia, i suddetti costi vengono determinati nella misura del 30 per cento. 3. Entro la fine di ogni mese il professionista invia, all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa, la distinta delle prestazioni eseguite nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente firmate dagli utenti nonche' dei referti formulati se richiesti dalla U.S.L., ai fini dei controlli dovuti e laddove non siano state attivate procedure automatizzate di controllo. 4. I compensi sono liquidati entro la fine del mese successivo all'invio della distinta. 5. E' fatto divieto al professionista di percepire direttamente dall'utente compensi a qualsiasi titolo per le prestazioni convenzionate e autorizzate. La violazione, accertata e contestata, di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;119~art6 · fonte del testo