Doveri del professionista 1. Nello svolgimento del rapporto convenzionale il professionista mette a disposizione degli utenti del Servizio sanitario nazionale il proprio studio professionale, che deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili all'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e di aerazione idonea. 2. E' in facolta' delle UU.SS.LL. procedere in ogni tempo, con proprio personale sanitario, alla verifica dell'idoneita' dello studio. 3. Non e' consentito il trasferimento dello studio professionale nell'ambito del territorio della U.S.L., se non previo assenso degli organi competenti dell'U.S.L. 4. Lo svolgimento di altre attivita' in regime libero professionale non deve in alcun modo provocare ritardi nell'esecuzione di prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale. 5. Il professionista convenzionato e' tenuto ad eseguire personalmente le prestazioni autorizzate dalle UU.SS.LL. 6. Ferma restando la titolarita' del rapporto convenzionale, il professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di un altro professionista, in conformita' alle disposizioni di legge vigenti, che sia in possesso del titolo prescritto, non abbia superato l'eta' di 65 anni e non versi in situazione di incompatibilita'. 7. E' peraltro esclusa, nell'ambito di tale collaborazione, ogni ipotesi di sostituzione.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;119~art5 · fonte del testo