Commissione professionale 1. In ogni regione e' costituita, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

  • a)definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione domografica, patologica e organizzativa locale;
  • b)fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare lo stato relativo alle richieste farmaceutiche e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica. 3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
  • a)cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
  • b)quattro rappresentanti dei professionisti convenzionati designati dalla federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo;
  • c)un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;119~art10 · fonte del testo