Instaurazione del rapporto 1. Qualora l'U.S.L., nell'ambito della programmazione regionale, intenda avvalersi della collaborazione di professionisti ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni:

  • a)disciplina specialistica e relative prestazioni, che formeranno oggetto di convenzione;
  • b)soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;
  • c)localita' in cui l'attivita' oggetto di convenzione deve essere svolta. 2. Possono presentare domanda gli specialisti inseriti nella graduatoria zonale di cui agli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987, relativo alla disciplina specialistica interessata, i quali dispongano di idoneo studio professionale nella localita' indicata nell'avviso pubblico. 3. I professionisti che hanno presentato domanda sono interpellati dall'U.S.L. secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria zonale di cui al comma 2. 4. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. 5. La mancata presentazione entro il termine prestabilito senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti come rinuncia alla convenzione. 6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'idoneita' dello studio professionale messo a disposizione dal professionista, provvede a instaurare il rapporto convenzionale mediante invio di lettera raccomandata A.R. in due esemplari, uno dei quali deve essere restituito firmato per accettazione dal professionista entro i cinque giorni successivi, a pena di decadenza.

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-23;119~art3 · fonte del testo