Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' da altre disposizioni di legge, non possono essere instaurati rapporti convenzionali ai sensi del presente accordo con il professionista che:
- a)abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;
- b)abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833 del 1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.;
- c)operi a qualsiasi titolo in case di cura e presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione;
- d)sia titolare di incarico ambulatoriale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, o da determinazioni di altri enti che abbiano recepito il suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 le situazioni legittimamente precostituitesi;
- e)abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o istituzioni sanitarie private soggette a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 1978;
- f)sia titolare in altra branca specialistica di rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo;
- g)sia titolare nella stessa branca specialistica e con la medesima U.S.L. di altro rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo;
- h)svolga attivita' fiscale per conto della stessa U.S.L.;
- i)sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e dei medici pediatri di libera scelta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290;
- l)sia iscritto negli elenchi regionali dei medici "ex-associati" di cui alla "Norma transitoria n. 4" del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1987 e alla "Norma transitoria n. 1" del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 1987;
- m)sia titolare di incarico di guardia medica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292, e nell'ambito della medicina dei servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 504. 2. Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale. 3. Il provvedimento di risoluzione e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.
Testo vigente dal 16 aprile 1988
